DPCM del 07 Agosto 2020


ART.4 – Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’ALLEGATO 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 (e Colombia con aggiunta Ord. 12/08/20)

Salvo ESIGENZE LAVORATIVE, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro proprio domicilio, etc.

A lato dell’art.5 che prevede la dichiarazione 445/00 da rendere in ingresso al paese un po’ per tutti (modulo_rientro_da_estero_16_07_2020), per coloro che rientrano negli elenchi C,D,E,F, l’art.6 che scatena l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Si fa subito presente che l’art.6 non si applica ad equipaggi dei mezzi di trasporto e personale viaggiante, salvo sintomatologia manifestata (art. 6 c.6)

Ordinanza del 12 agosto 2020


Si è voluto intervenire anche su alcuni paesi rientranti nell’elenco B:

Croazia, Grecia, Malta, Spagna

In questi casi di rientro viene data la possibilità ai nostri prodi viaggiatori, di effettuare un tampone nelle 72h antecedenti l’ingresso in Italia o nelle 48h successive l’ingresso.

Esclusivamente presso l’ASL locale.

Si riportano documenti utili con contatti e riferimenti:

disposizioni per il rientro in Italia 13 agosto 2020 vd

ASUFC_Croazia_Strutture tampone

I datori di lavoro come si devono comportare al rientro in azienda dei propri lavoratori??


Ottenere delle pregevoli auto dichiarazioni per documentare l’ingresso in azienda di chi non è stato interessato da viaggi potenzialmente pericolosi.

Si allega un modello esempio di Informativa lavoratore

Nei restanti casi, per cui è prevista l’applicazione di sorveglianza sanitaria art.6 (elenchi C,D,E,F, Croazia, Grecia, Malta, Spagna) è necessario farsi dare evidenza di assolvimento a tali obblighi, anche tramite il medico competente aziendale al fine di non avere noie con il garante privacy.

Fino alla risoluzione delle “evidenze da rientro”, il lavoratore deve starsene in isolamento fiduciario, smartworking, malattia..

Altro? preghiamo che il vaccino arrivi quanto prima..