La legge introduce un primo tassello del nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti previsti all’articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale verranno fissate con decreto del Ministero dell’Ambiente.