In attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale, la bozza del prossimo DPCM ha già scatenato il panico tra i datori di lavoro nonché tra i lavoratori non ancora vaccinati.

Con il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.36 del 16 settembre 2021, il governo avvalora e conferma gli ormai abituali “atti ufficiosi” che circolano in rete a mezzo stampa.

I contenuti


Dal 15 ottobre 2021 in ambito pubblico e privato, chiunque desideri accedere ai luoghi di lavoro, dovrà esibire il proprio green-pass.

Questo controllo verrà condotto dal datore di lavoro o da suoi delegati, attraverso l’applicazione approvata dal governo Verifica C19.

Sempre entro metà ottobre i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prediligendo il momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ed individuando con un atto formale i soggetti incaricati.

Qualora il lavoratore pubblico risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso sino a presentazione del green-pass.

Nei casi di assenza ingiustificata e sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Per il privato, la sospensione è immediata con le stesse considerazioni sull’esonero dai compensi economici.

In più per le aziende sotto i 15 dipendenti viene concessa la possibilità di “ibernare” il contratto del lavoratore reticente al fine di garantire quanto prima un sostituto in produzione.

Le conseguenze in caso di irregolarità


Tralasciando volutamente la facoltà concessa dall’art.3 comma 5 di effettuare tale verifica “anche a campione”, le persone sprovviste di certificazione verde sono interessate da ripercussioni considerevoli, sia in caso di accesso “irregolare” che per le sospensioni non remunerate previste.

Le sanzioni amministrative vengono irrogate dai prefetti e partono da 600 euro sino ad un massimo di 1500 euro.

I “soggetti incaricati degli accertamenti e della contestazione delle violazioni” vengono invece interessati dal trasmettere ai prefetti comunicazione degli “atti relativi alla violazione”, e su questo punto nella migliore ipotesi, è già prevedibile un ottobre “acceso” all’insegna di numerose altre FAQ e circolari ministeriali di chiarimento.

Nonostante non vi siano riferimenti sanzionatori in merito alla mancata trasmissione al prefetto, l’ultimo capoverso del decreto bozza cita “è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.

Altri Abbozzi


Le disposizioni di obbligo green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione, per questa categoria nonché per i cittadini disabili o fragili, è prevista la fruizione di test antigenici rapidi e molecolari a titolo gratuito.

Non è previsto licenziamento in caso di irregolarità da parte del personale.

Le modalità di sostituzione contrattuale nelle aziende con meno di quindici lavoratori risultano poco chiare nella temporalità.

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La terra di mezzo


A lato dei lavoratori che volontariamente rigettano la facoltà di vaccinarsi, ad oggi esiste un mondo sommerso fatto di tante persone che sfortunatamente hanno contratto l’infezione e che nel seguito hanno effettuato la sola dose di vaccino prevista.

Dato l’elevato numero di questi soggetti si rimanda alle FAQ del Ministero, riportando sotto la casistica più frequente occorsa in questo periodo.