GREEN PASS & SERVIZI
Con l’introduzione del Decreto Legge 105-2021 dal 06 agosto 2021 la “Certificazione Verde” diventa il requisito essenziale non solo per andarsene spensierati in vacanza, ma anche per accedere ad una serie di servizi del territorio in cui viviamo.
Senza voler entrare esageratamente nel dettaglio ricordiamo che coinvolge i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, musei, piscine, palestre, centri benessere / termali e strutture ricettive, centri culturali e sociali, nonché sale gioco.
Le disposizioni previste non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Insomma si prevedono mesi caldi… e non solo per le temperature estive, ma anche per le molteplici sfaccettature di cui farsi carico come datore di lavoro, imprenditore e/o organizzatore di eventi, in primis quella dell’effettivo controllo tramite applicazione VerificaC19 del QR Code esibito dal cliente.
Attualmente l’obbligo, è valevole solamente per l’avventore dell’esercizio e non per i dipendenti che erogano i servizi, si ricorda che i requisiti vaccinali rimangono ad oggi legati solamente al mondo degli operatori sanitari.
Non bisogna prendere alla leggera tale controllo, in quanto dopo due violazioni delle disposizioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
GREEN PASS & VIAGGI
In queste nostre estati di entusiasmo pandemico, anche quest’anno bisogna valutare con attenzione le mete turistiche scelte, per non incorrere in eventuali criticità da rientro.
Data l’elevata presenza di casistiche possibili, si rimanda al questionario Questionario di Viaggiare Sicuri
Attualmente con aggiornamento del 26 luglio 2021, tutte le regioni italiane sono in zona bianca (Vedi la Classificazione Zone Ministero), di parere diverso European Centre for Disease Prevention and Control che evidenzia una situazione tutt’altro che verde…
EMISSIONI IN ATMOSFERA
RELAZIONE SU PRESENZA AGENTI CANCEROGENI / TOSSICI, IN SCADENZA AL 30/08/2021
Il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 ha modificato il D.Lgs. 152/2006 introducendo il comma 7-BIS nell’articolo 271 che regolamenta le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 sezione 2 della scheda di sicurezza), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e delle sostanze estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all’indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc (candidate list).
I gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto 102/2020, ossia il 28/08/2020, in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, dovranno produrre entro un anno dalla data di entrata in vigore ossia entro il 28/08/2021, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applicherà la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
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