Proroga dei termini di quarantena sino al 13 aprile 2020


Estensione dell’applicazione dei precedenti DPCM sino a dopo Pasqua – scarica qui DPCM_20200401

Ordinanza FVG del 03 aprile 2020


Pregevoli le intenzioni e discutibile la reale applicazione sul territorio.. Ordinanza-FVG-03-04-20.pdf

L’asticella dell’atleta viene ulteriormente alzata.. ma qualcuno sembra essersi dimenticato di fornire le scarpe al “partecipante” per poter prendere la rincorsa.. prima del salto tanto atteso..

Non mi capacito della rigorosità di alcune di queste ulteriori misure, poco chiare ed in parte nemmeno richieste dall’istituto superiore di sanità.

A fronte di una situazione in cui le attrezzature per proteggersi scarseggiano nonché spesso vengono utilizzati in modo scorretto, non può che tornarmi alla mente il mio meraviglioso vicino di casa, che ormai da settimane gira con la stessa FFP2 nel suo immenso giardino in compagnia esclusivamente del cane..

Per rendere l’idea dell’efficacia dei dispositivi in commercio, si riporta un interessante prospetto presente in questo periodo sui nostri social

 

Tra gli aspetti maggiormente interessanti in vigore dal 04 aprile 2020:

è “fatto obbligo, all’interno di esercizi commerciali di generi alimentari, l’utilizzo di guanti monouso e di mascherine o comunque una protezione a copertura della bocca”

obbligatorio l’uso di “guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura del naso e bocca per venditori e compratori

Punti molto concisi che mi lasciano machiavellici interrogativi

W la sciarpa? era un pesce d’aprile e io al solito non colgo?

In questo momento l’anziano signore incontrato al supermercato giorni fa, che continuava a cercar di invadere il mio prezioso metro di sicurezza al reparto ortofrutta opportunamente avvolto nella sua sciarpa…  ha avuto al meglio!

La perentoria chiarezza del “CHI fa COSA”

Magari a voi sembra banale.. ma in questo periodo di caos un trafiletto in più a mio avviso non fa mai male..

Posso dare per scontato che sia il cliente a doversi presentare con bocca coperta e guanti? oppure è l’imprenditore che deve provvedere alla diffusione dei dispositivi pena il respingere i clienti non conformi che si presentano?!

Da quello che ho potuto constatare nelle rare occasioni di spesa, già così alcune persone fanno estrema fatica a capire cosa si intenda per “1 metro di distanza”, alcuni sono comprensibilmente spaventati e vorrebbero spruzzarti integralmente con il disinfettante, altri, per inspiegabili motivi sembrano sentirsi soli e cercano qualsiasi giustificazione per avere un contatto..

Aggiungere come obbligo tali presidi, ritengo sia in questo momento controproducente in una situazione già caotica, anche a fronte di messaggi di enti in rappresentanza dello stato, che da febbraio rassicurano sull’arrivo di mascherine..

Distribuisci a tutti le mascherine ( o quantomeno crei canali di approvvigionamento affidabili per l’acquisto tramite portale FVG) e nel seguito obblighi tutti

In ultimo ricordo che dal 04 aprile 2020 è fatto

“obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore”

quindi nei supermercati non esisterà più la possibilità di prepararsi il sacchetto di verdura, pane, etc etc.. sarà poi vero??

Formazione scaduta in questo periodo? 


Proroga della validità formativa sino al termine dell’emergenza, SOLO per gli obblighi di aggiornamento. Carrellisti, addetti antincendio & al primo soccorso potranno continuare a condurre le proprie funzioni

Verifiche e manutenzioni periodiche


Tratto da “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”

Regione Veneto – Versione 09 del 26.03.2020

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.
Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale.

Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria.

Assicurazioni Covid19


Segnalo che diverse compagnie assicurative propongono copertura sino al 31/12/2020 in caso di dipendente e/o famigliare COVID19 positivo

La polizza solitamente prevede una diaria giornaliera per ogni giorno di ospedalizzazione e una forfettaria di 3000 euro in caso positività al virus nonché assistenza integrativa infermieristica e non solo.

La copertura deve essere effettuata su tutte le maestranze in carico all’azienda e comporta un costo tra i 9 e i 13 euro a lavoratore, anche in relazione ad essere già cliente di quella specifica compagnia assicurativa

L’mporto minimo di stipula è di 80 euro, mentre l’età delle persone assicurabili è valida fino a 69 anni.

Rimango a disposizione per fornire informazioni, qualora il vostro assicuratore non offra tale copertura